In vigore le nuove regole per la sicurezza antincendio dei condomini esistenti e di nuova costruzione

In vigore le nuove regole per la sicurezza antincendio dei condomini esistenti e di nuova costruzione.
Le differenze in base all’altezza degli edifici.

Ing. Marco Benvenuti
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24 maggio 2022

La sicurezza dell’edificio è il compendio dato dalla sicurezza del fabbricato e dalla sicurezza degli occupanti.

Il legislatore con il decreto 25 gennaio 2019 che è entrato in vigore il 6 maggio 2019, ha modificato ed aggiornato le norme relative agli edifici di civile abitazione ampliando il precedente articolo 9 del DM 246/87, con l’introduzione dell’articolo 9 bis “Gestione della Sicurezza Antincendio” e aggiungendo requisiti specifici di sicurezza antincendio per le facciate dei fabbricati.

La GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO, nuovo obbligo per i condomini.

La sicurezza degli occupanti il condominio si ottiene con una serie di misure gestionali e organizzative finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia nei momenti ordinari della vita del fabbricato sia nelle fasi di emergenza, prevedendo compiti azioni e procedure e attuando misure antincendio preventive .

Queste misure preventive sono misure tecnico-gestionali che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio in caso d’incendio.

Le misure organizzative, gestionali e preventive saranno differenti per i diversi edifici civili in particolare in relazione alla loro altezza, per cui viene definito un livello di prestazione detto L.P. che si attribuisce alle differenti tipologie di edifici a), b), c), d), e), come identificati dal DM 246/87.

Il provvedimento stabilisce le nuove misure di sicurezza, che sono definite in funzione dell’altezza antincendi degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, misure più semplici per gli edifici più bassi.

L.P.0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 metri a 24 metri )

L.P.1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi da 24 metri a 54 metri )

L.P.2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi da 54 metri a 80 metri )

L.P.3 per edifici di tipo e) ( altezza antincendi oltre 80 metri )

Per i condomini esistenti, tutti gli adempimenti previsti dall’art.9 bis comma 3, ovvero “ Misure gestionali in funzione dei L.P.” , devono obbligatoriamente essere attuati entro :

1 anno  ( 5 maggio 2020 ) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possono garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza.

2 anni ( 5 maggio 2021 ) per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Le misure gestionali in funzione dei 4 Livelli di Prestazione ( L.P. ) si possono riassumere come sotto :

Livello di prestazione 0

Per i condomini con altezza tra i 12 e i 24 m, si devono individuare i comportamenti e le azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, affinchè non si generino pericoli e si alterino le condizioni di sicurezza.

Tutti gli occupanti del fabbricato di civile abitazione devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.

Compiti e funzioni del Responsabile dell’attività ( Amministratore ) :

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

Compiti e funzioni dell’occupante ( Condòmino ) in condizioni ordinarie:

  • osserva le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
  • non altera la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva

Compiti e funzioni dell’occupante ( Condòmino ) in condizioni d’emergenza :

  • attuano quanto previsto nel foglio informativo esposto nei locali dal Responsabile delle attività.

Tali misure consistono nella informazione sui comportamenti da tenere :

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

Con i Livelli di Prestazione 1, 2, 3 crescono i requisiti previsti ed i rispettivi adempimenti .

Livello di prestazione 1

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

Livello di prestazione 2

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme.

Livello di prestazione 3

Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell’attività:

  • designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
  • designi il Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica
  • predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza
  • segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Coordinatore dell’emergenza

Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

L’INCEDIO E LE FACCIATE DELL’EDIFICIO, nuovo obbligo nelle progettazioni e nei rifacimenti.

Per quanto riguarda le facciate, i requisiti di sicurezza antincendio sono valutati per considerare tre condizioni peculiari di pericolo e quindi avere come obiettivo quello di :

1 – limitare la probabilità di propagazione di un incendio che si è generato all’interno di un edificio a causa, per esempio di fiamme che possono fuoriuscire dalle finestre o dalle aperture delle facciate, coinvolgendo eventualmente altre parti del fabbricato che non erano interessate dall’incendio originario.

2 – limitare che una facciata si incendi a causa di un fuoco esterno, per esempio un cassonetto dato alle fiamme in strada e poggiato o rovesciato contro la parete dell’edificio oppure fiamme provenienti da un edificio adiacente in cui si è generato un incendio;

3 – evitare o limitare la caduta di parti di facciata incendiate o compromesse dall’incendio e che possono quindi limitare le vie d’esodo degli occupanti del fabbricato e/o possono creare ostacoli all’intervento delle squadre di soccorso.

La determinazione dei metodi di valutazione dei requisiti di sicurezza delle facciate degli edifici civili può essere stabilito utilizzando la guida tecnica allegata alla lettera Circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza Tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero degli interni.

Queste disposizioni si applicano a tutti gli edifici di civile abitazione nuovi ed a quelli esistenti in cui verranno realizzati interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate esistenti; non si applicano agli edifici i cui lavori sono in corso realizzazione o il progetto sia già stato approvato dall’ufficio competente del Comando dei vigili del fuoco, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, ovvero il 6 maggio 2019.

Dai più datati ai più recenti

  1. Abito in un caseggiato. I miei vicini dirimpettai sono anziani, buoni e gentili ma molto disattenti. Più volte si sono allontanati da casa senza assicurarsi di aver chiuso bene i fornelli della cucina. Una volta, impossibilitato a raggiungerli per telefono, ho dovuto chiamare i pompieri. Sono preoccupato ma non posso fare altro.

  2. Nel palazzo dove abito abbiamo messo il cappotto, abbiamo speso tanto e non siamo rimasti tanti contenti.
    Letto l’articolo ho timore che questo sia infiammabile. Sono molto preoccupata.

  3. Ho un appartamento in un complesso residenziale al mare. I miei vicini tengono di tutto nei loro garage, anche quando a fine stagione se ne vanno: bombole GPL, scarti di falegnameria, pigne, scatoloni, barattoli di vernice, … l’amministratore non si fa mai vedere.

  4. Visto quanto successo a Londra dove tanti sono morti per un incendio sviluppatosi velocemente perché il rivestimento esterno del palazzo era stato costruito con materiali altamente infiammabili, come faccio a sapere se l’intonaco graffiato del mio condominio è stato fatto con materiali sicuri?

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