Infortunio nel cantiere. Cantiere, Committente e Impresa

Infortunio nel cantiere.
Cantiere, Committente e Impresa.

Dott.ssa Monia Casadio

20 febbraio 2022

Si supponga che in un cantiere accada un tragico incidente, e che le autorità giunte sul posto pongano sotto sequestro il suindicato cantiere ai fini d’un accertamento sia di quanto accaduto che di eventuali responsabilità civili e penali in capo all’impresa e/o ad altri.

Un fatto di tal genere, che noi tutti vorremmo che non accadesse mai, doverosamente pone attente riflessioni, e non ultimo, precisi interrogativi: cosa è un cantiere? come si allestisce un cantiere? chi è il committente? chi è l’impresa? quali compiti e doveri sono in capo all’uno e quali all’altro? esiste una regolamentazione in materia? cosa detta la legislazione?

E’ bene ricordare, ancor prima di addentrarci nelle tante ed innumerevoli leggi che regolano l’edilizia in tutti i suoi aspetti e comparti, cosa significano esattamente Cantiere, Committente e Impresa, poiché, pur essendo termini spesso ricorrenti ed usuali nella nostra quotidianità, non tutti hanno una cognizione esatta e precisa di cosa siano.

Pur avendo noi tutti visto più d’una volta un cantiere, pochi sanno cosa esso sia, poiché i più, erroneamente, lo relegano ad un luogo dove trovano impiego concomitante gru, ponteggi, baracche, mezzi movimento terra, betoniere, squadre di operai, ecc.

Una siffatta interpretazione, così alquanto semplicista e riduttiva, pone in allarme quanti, a qualsiasi titolo ed in misura diversa, operano in edilizia, poiché questa esclude, a priori, ogni altra definizione diversa dalla stessa, con possibilità pertanto, in caso di modesti lavori, che si presti meno attenzioni alla sicurezza, questa da osservarsi sempre in modo pieno, indipendentemente dall’entità del lavori e loro tipologia.

Cos’è un cantiere?

La normativa vigente riportata nel D.Lgs. N. 81/2008, noto anche come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua, all’art. 89 c. 1, lett. a) il cantiere con la seguente definizione.

  1. Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X

Pertanto, ai fini d’una immediata e pronta comprensione di cosa sia il cantiere, si riporta a seguito quanto determinato nell’Allegato X , ossia Elenco dei Lavori edili e di ingegneria civile soggetti alla normativa di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a).

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e disterro.
  1. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L’attenta lettura di quanto iscritto e contenuto nel suddetto allegato non da luogo ad alcuna interpretazione diversa e nel contempo fuga ogni dubbio su cosa sia il cantiere e quali lavori vi hanno luogo.

Pertanto ed in forza di quanto sopra, si può affermare che è cantiere, oltre a quello indicatoci da tanti in occasione d’una loro sosta avanti a mastodontiche opere, quel luogo dove avvengono anche opere minori, quali tinteggiatura di locali, sostituzione di grondaie, rifacimento della pavimentazione d’un bagno, asfaltatura di uno stradello, rifacimento della pavimentazione esterna, costruzione di un controsoffitto, riposizionamento di tegole scivolate, ripristino di intonaci, costruzione d’una scala, rifacimento dei parapetti dei balconi, scavo per posa di tubature, ecc.

Chi è il Committente? Chi è l’Impresa? Chi è il Lavoratore autonomo?

Lo stesso decreto individua al medesimo articolo comma 1 lettera b) il Committente, alla lettera d) Lavoratore autonomo ed alla lettera i) l’Impresa affidataria.

  • b) Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
  • d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
  • i) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Si può affermare, pertanto, in via conclusiva, che è Committente colui che affida ad un Lavoratore autonomo o ad un’Impresa uno o più lavori indicati ed inclusi nell’Allegato X di cui sopra.

Offertasi la definizione esatta di Committente, Lavoratore autonomo e Impresa, è comprensibile comprendere quanti ora possano domandarsi le ragioni d’una loro messa in risalto, in particolare quelle poste per il Committente.

Dovutamente si osserva che, contrariamente a quanto avviene per il Lavoratore autonomo e per l’Impresa, quest’ultimi continuamente informati ed assistiti da associazioni/organizzazioni di loro appartenenza, il Committente è, in caso di lavori edili e di ingegneria civile, indipendentemente dal possesso o meno d’un loro permesso edilizio, completamente all’oscuro di quanto gli spetta e compete in ordine alla messa in campo di quanto occorra ai fini della massima sicurezza.

L’eventuale ricorso all’aiuto del Responsabile dei lavori, tecnico incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera, nonché responsabile unico del procedimento, non esimia il Committente, a parere di chi scrive, dall’assolvere alcuni suoi compiti ne lo assolve dalle responsabilità in capo allo stesso.

Si osserva dovutamente che quanto imposto nel D. Lgs. n. 626/1994, D. Lgs. n. 494/1996 e D. Lgs. n. 81/2008 e smi relega al Committente la responsabilità primaria, questa mai demandata né rimessa ad altri dal legislatore, nonché ripetutamente posta all’attenzione nelle motivazioni incluse nelle sentenze pronunciate in materia dai giudici della Corte di Cassazione.

Dai più datati ai più recenti

  1. E chi li controlla poi? Nel mio comune vengono controllati ogni anno, se va bene, solo il 30% delle pratiche edilizie, questi estratti a sorte non si sa come e da chi.

  2. Se parli di maggior spese per la sicurezza rischi di perdere il lavoro. Si dovrebbe lavorare come si opera nei lavori pubblici, dove la spesa per la sicurezza è preventivamente determinata.

  3. è il sistema che è sbagliato, è mai possibile rifare il tetto in una casa o in un capannone senza dare alcun avviso al comune solo perché si è in edilizia libera? E quanti sanno che devono dare avviso all’USL?

  4. Sarebbe bene che il tg, oltre ad informati di morti sul lavoro desse poi informazioni cosa è successo poi al proprietario dell’immobile.

  5. Per lavori nel mio appartamento il geometra ha appeso fuori dal condominio il cartello di cantiere. Il giorno dopo l’ho ritrovato tutto imbrattato. Che mi dite?

  6. Nella Cila tanti geometri non pongono il loro nome, così è responsabile il committente senza averne avuto avviso. Poi questi, se tutto va bene, si fanno pagare per la sicurezza. I soliti furbacchioni.

  7. Cosa ne sa di tutte queste regole sulla sicurezza la sig.ra Rosa? Questa si preoccupa di trovare un geometra per fare i lavori che vuole, niente di più.

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