E’ bene sapere cos’è il DURC

E’ bene sapere cos’è il DURC:
per non incorrere poi in sgradite sorprese

Dott.ssa Monia Casadio
Forlì – via F.lli Basini, 109/b
tel/fax  0543 405482
cell.   348 5141449  

22 novembre 2023

Casualmente, più volte mi è accaduto di apprendere che alcuni, in occasione di lavori compiuti in casa propria, hanno affidato tali lavori ad imprese senza aver preventivamente richiesto alle stesse il DURC, nonché poi, cosa ancor più grave, che gli stessi non sapessero nulla di tal documento ne tanto meno quanto esso fosse importante.

Ritengo, contrariamente a quanto si dica, che quanto accadutomi non costituisce ne un caso isolato ne un momento di futili discussioni, bensì occasione di particolari attenzioni e approfondimenti, poiché questo, escluso gli addetti ai lavori, è sconosciuto ai più e merita pertanto maggiore e sempre più pubblicità.

DURC, acronimo per “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, è un certificato unico, richiesto dalla legge, che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, ossia che ha versato i contributi INPS, INAIL e Casse Edili dei propri dipendenti.

Tale certificato è emesso da uno degli enti suindicati ed attesta la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti degli stessi.

rilascio della certificazione DURC

Oggi, diversamente a quanto avveniva tempo addietro, coloro che intendono volere questa certificazione possono farne richiesta online direttamente all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili tramite i loro portali accedendo al servizio riservato agli utenti registrati; ognuno di questi enti, verificate le regolarità, provvederà a rilasciare un certificato unico che attesta la regolarità degli adempimenti nei confronti di tutti gli enti.

Attenzione !

In caso di irregolarità Il DURC non è rilasciato.

contenuti minimi del DURC 

E’ quanto detta Decreto 30.01.2015semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) – 

art. 7 – contenuti – 

  1. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato <pdf> non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: 
  2. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  3. l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  4. la dichiarazione di regolarità;
  5. il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
  6. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all’art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

 validità della certificazione DURC

La certificazione DURC ha una validità di 120 giorni.

In caso di lavori privati in edilizia ha una validità di 90 giorni.

La certificazione è valida fino alla data indicata sul documento e, sino a tal data, non può essere fatta un’ulteriore richiesta di verifica.

quando è obbligatorio il DURC

Il DURC è obbligatorio in caso di:

  • partecipazione ad un appalto o ad un subappalto per la realizzazione di lavori pubblici in edilizia;
  • lavori privati in edilizia ove necessita il rilascio di autorizzazioni amministrative, quali DIA, SCIA e Permesso di Costruire;
  • rilascio Attestazione SOA;
  • iscrizione all’albo dei fornitori;
  • richiesta agevolazioni, finanziamenti o sovvenzioni.

è obbligo del committente acquisire il DURC

Ce lo indica il  D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 – testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti. 

cosa deve fare il committente

Il committente deve, prima dell’inizio dei lavori, acquisire il DURC delle imprese impegnate.

In caso di mancata acquisizione del DURC delle suindicate imprese, il committente deve immediatamente allontanarle.

cosa rischia il committente quando manca il DURC 

In caso di accertamento, il committente non in possesso del DURC delle imprese operanti è soggetto all’arresto da 2 a 4 mesi e al pagamento di un’ammenda da 1.106,19 a 5.309,73 euro.

DURC, DURC di congruità e DURF

Il DURC rilasciato dall’INPS non deve essere confuso con:

  • il DURC di congruità rilasciato dalla Cassa Edile 
  • il DURF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

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